Guide Budget123 · Codice della Crisi

Adeguati assetti: la check-list operativa per il Commercialista

Che cosa chiede davvero la legge, quali sono i segnali da monitorare, come impostare in Studio un processo semplice, proporzionato e documentato per le aziende clienti. Con la check-list CNDCEC/FNC e un calendario delle verifiche.

Aggiornata a settembre 2026 · Tempo di lettura: 10 minuti

1. Che cosa dice la norma

Il punto di partenza è l'art. 2086, comma 2, del Codice civile: l'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi.

L'art. 3 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019, da ultimo modificato dal D.Lgs. 136/2024, il cosiddetto «correttivo ter») traduce quel dovere in tre obiettivi concreti. Le misure e gli assetti devono consentire di:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi, e rilevare i segnali di cui al comma 4;
  • ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata e per effettuare il test pratico di verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (art. 13, comma 2).

Due precisazioni che nella pratica fanno la differenza. La prima: l'obbligo riguarda anche l'imprenditore individuale, che deve adottare «misure idonee» a rilevare tempestivamente la crisi (art. 3, comma 1). La seconda: dal 2024 il legislatore ha chiarito che gli assetti servono a prevedere la crisi, non solo a registrarla quando è già emersa. In altre parole, non basta un bilancio corretto: serve un sistema che guardi in avanti.

2. I segnali di crisi dell'art. 3, comma 4

Il comma 4 elenca quattro segnali che gli assetti devono essere in grado di intercettare. Sono soglie precise e verificabili, e per questo sono il primo test dell'adeguatezza di un sistema di controllo.

SegnaleSoglia
Debiti per retribuzioniscaduti da almeno 30 giorni, superiori alla metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni
Debiti verso fornitoriscaduti da almeno 90 giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti
Esposizioni verso banche e intermediari finanziariscadute da più di 60 giorni o che hanno superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti, purché rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni
Debiti verso creditori pubblici qualificati (art. 25-novies)INPS: contributi scaduti da oltre 90 giorni superiori al 30% di quelli dell'anno precedente e a 15.000 euro (5.000 euro senza dipendenti); INAIL: premi scaduti da oltre 90 giorni superiori a 5.000 euro; Agenzia delle Entrate: IVA scaduta e non versata superiore a 5.000 euro e al 10% del volume d'affari dell'anno precedente (in ogni caso oltre 20.000 euro); Agenzia delle Entrate-Riscossione: crediti affidati, scaduti da oltre 90 giorni, superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 per le società di persone, 500.000 per le altre società

Al superamento delle soglie, i creditori pubblici qualificati segnalano all'imprenditore e all'organo di controllo l'opportunità di valutare la composizione negoziata. Un segnale, dunque, che arriva da fuori: uno Studio che monitora questi indicatori per i propri clienti è in grado di anticiparlo, invece di subirlo.

Anche l'organo di controllo e il revisore legale (art. 25-octies) hanno l'obbligo di segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata; l'organo amministrativo deve rispondere entro trenta giorni indicando le iniziative intraprese. La tempestività della segnalazione è valutata ai fini della responsabilità di sindaci e revisori: per questo, chi ricopre quei ruoli ha tutto l'interesse a trovare in azienda un sistema di monitoraggio già funzionante.

3. Proporzionalità: quanto è «adeguato» per una PMI

La norma non prescrive un modello unico: gli assetti devono essere adeguati «alla natura e alle dimensioni dell'impresa». Per una società di capitali di medie dimensioni con affidamenti bancari significativi, l'asticella è alta; per una piccola impresa familiare bastano strumenti semplici, purché sistematici, ripetuti nel tempo e documentati. È l'assenza di qualunque sistema, non la sua semplicità, a costituire violazione.

La giurisprudenza ha cominciato a indicare un contenuto minimo. Il Tribunale di Cagliari, in un provvedimento del gennaio 2022 spesso citato, ha elencato tra i requisiti irrinunciabili: sul piano organizzativo, un organigramma e un mansionario aggiornati e una gestione delle informazioni non concentrata in una sola persona; sul piano amministrativo, il budget di tesoreria, strumenti di previsione, un sistema di reporting e un piano industriale; sul piano contabile, situazioni contabili tempestive, procedure formalizzate di gestione dei crediti, l'analisi di bilancio e il rendiconto finanziario.

Tradotto in pratica per lo Studio: per la generalità delle aziende clienti, un assetto adeguato è composto da situazioni contabili infrannuali riclassificate, un budget economico e finanziario a dodici mesi, un cruscotto di indicatori con le soglie dell'art. 3 e del DSCR, e un verbale periodico che attesti che il controllo è stato fatto e con quali esiti.

4. La check-list CNDCEC/FNC

Il 26 luglio 2023 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento «Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative». È lo strumento di riferimento per la professione: una serie di questionari di valutazione qualitativa che il professionista adatta al caso concreto, tenendo conto di natura, dimensione e complessità dell'impresa. Il documento lo dice espressamente: è rimessa alla discrezionalità del professionista utilizzare le check-list adattandole al caso concreto.

Le check-list coprono le aree del modello di business, della gestione, dell'organizzazione, dell'amministrazione e della contabilità. Alcuni esempi del tipo di domande che uno Studio si trova a porre al cliente:

  • Business: l'impresa conosce i propri margini per linea di prodotto o area di attività? Dipende da pochi clienti o fornitori? Ha valutato i rischi di mercato che possono compromettere la continuità?
  • Organizzazione: esistono un organigramma e un sistema di deleghe? Le informazioni rilevanti circolano tra amministratori, responsabili e organo di controllo?
  • Amministrazione: l'azienda redige un budget? Con quale orizzonte e quale frequenza di revisione? Esiste una previsione dei flussi di cassa a dodici mesi?
  • Contabilità: le situazioni contabili infrannuali sono disponibili entro tempi utili? Sono riclassificate e confrontate con il budget? Gli indici di allerta e il DSCR sono calcolati periodicamente?

Il valore della check-list non è nel punteggio, ma nel percorso: compilarla con il cliente fa emergere le lacune e fissa le priorità dell'intervento. Compilarla di nuovo dopo dodici mesi documenta il miglioramento.

5. Il processo in sei passi per lo Studio

Un servizio di supporto agli adeguati assetti, per essere sostenibile per lo Studio e utile per il cliente, deve essere standardizzato: stesso metodo per tutte le aziende, con il livello di dettaglio proporzionato a ciascuna.

  1. Mappatura iniziale. Compilazione della check-list con l'imprenditore, raccolta di organigramma, deleghe, contratti bancari e affidamenti, verifica dello stato dei debiti verso fornitori, dipendenti, banche ed enti. Esito: una relazione di partenza con le lacune e le priorità.
  2. Impianto contabile. Definizione della frequenza delle situazioni infrannuali (mensile o almeno trimestrale), degli schemi di riclassificazione economica, patrimoniale e finanziaria e delle rettifiche di competenza da applicare (ratei, risconti, ammortamenti, rimanenze). Senza situazioni infrannuali affidabili, nessun altro controllo è possibile.
  3. Previsione. Budget economico mensilizzato dell'esercizio e budget finanziario a dodici mesi con flussi di cassa, fabbisogni e coperture, da cui derivare il DSCR prospettico. Per le aziende più strutturate, piano pluriennale e scenari alternativi.
  4. Monitoraggio. A ogni chiusura infrannuale: confronto budget/consuntivo, aggiornamento del forecast di fine anno, ricalcolo degli indici e del DSCR, verifica delle quattro soglie dell'art. 3 comma 4, lettura della Centrale Rischi per utilizzi, sconfinamenti ed eventi pregiudizievoli.
  5. Documentazione. Un fascicolo periodico (report, indicatori, commento) consegnato all'organo amministrativo e, dove presente, all'organo di controllo, con verbalizzazione della presa d'atto. È questo che prova, a posteriori, che gli assetti esistevano e funzionavano.
  6. Revisione annuale. Aggiornamento della check-list, del budget e delle soglie di attenzione; valutazione se la crescita dell'azienda richieda strumenti aggiuntivi.

6. Il calendario delle verifiche

Una periodicità di riferimento per una PMI cliente dello Studio. Le aziende con affidamenti bancari rilevanti o margini ridotti richiedono la cadenza più stretta.

FrequenzaAttivitàOutput
MensileSituazione contabile riclassificata; scadenzario clienti e fornitori; verifica ritardi verso dipendenti, fornitori, banche ed enti (soglie art. 3 c. 4); aggiornamento della tesoreriaCruscotto di controllo, segnalazione di eventuali soglie superate
TrimestraleAnalisi degli scostamenti budget/consuntivo; forecast di fine anno; indici di bilancio e DSCR a dodici mesi; lettura della Centrale RischiFascicolo di report con commento, consegnato all'organo amministrativo e all'organo di controllo
AnnualeBudget economico e finanziario del nuovo esercizio; aggiornamento del piano pluriennale; nuova compilazione della check-list; revisione di organigramma e delegheRelazione annuale sull'adeguatezza degli assetti

7. Come documentare l'adeguatezza

In caso di crisi, la domanda che verrà posta ad amministratori, sindaci e consulenti è una sola: il sistema di rilevazione esisteva, e che cosa ha rilevato? La risposta deve stare in un archivio ordinato, non nella memoria delle persone. Il fascicolo di ogni verifica dovrebbe contenere la situazione contabile e la sua riclassificazione, il confronto con il budget e il forecast aggiornato, il prospetto degli indicatori con le soglie, il DSCR e le ipotesi con cui è stato calcolato, l'analisi della Centrale Rischi, un breve commento sugli esiti e sulle azioni correttive proposte, e il verbale di presa d'atto dell'organo amministrativo.

Per Sindaci e Revisori questo materiale è la base della vigilanza sull'adeguatezza degli assetti e la prova della tempestività delle proprie segnalazioni. Per la banca è la documentazione che accompagna il rinnovo degli affidamenti. Per l'imprenditore è, semplicemente, il controllo di gestione.

8. Gli errori più frequenti

  • Considerare adeguato il solo bilancio annuale. Il bilancio arriva mesi dopo la chiusura: non può rilevare tempestivamente nulla.
  • Fare il budget economico senza quello finanziario. La continuità a dodici mesi si verifica sulla cassa, non sul reddito. Il DSCR richiede la previsione dei flussi.
  • Calcolare gli indici una volta e non ripeterli. L'adeguatezza è un processo continuativo, non un adempimento.
  • Non verbalizzare. Un controllo fatto e non documentato, ai fini della responsabilità, equivale a un controllo non fatto.
  • Ignorare la Centrale Rischi. È il modo in cui le banche vedono l'azienda: sconfinamenti e insoluti sugli autoliquidanti anticipano le riduzioni di fido.
  • Sovradimensionare. Un sistema troppo complesso per l'azienda non viene alimentato e muore in pochi mesi. Meglio poco, ma ogni mese.

9. Domande frequenti

Gli adeguati assetti sono obbligatori anche per le micro imprese e le ditte individuali?

Sì. Per le società l'obbligo discende dall'art. 2086 c.c.; per l'imprenditore individuale l'art. 3, comma 1, del Codice della crisi richiede «misure idonee» a rilevare tempestivamente lo stato di crisi. Cambia la proporzione, non il principio.

Qual è l'orizzonte temporale da verificare?

Almeno i dodici mesi successivi: l'art. 3, comma 3, lettera b) richiede di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale su quell'orizzonte. Da qui la centralità del budget finanziario a dodici mesi e del DSCR prospettico.

Chi risponde se gli assetti mancano?

In primo luogo gli amministratori, per violazione dell'art. 2086 c.c. e dei doveri di diligenza; l'organo di controllo e il revisore per l'omessa o tardiva vigilanza e segnalazione. Il consulente che ha impostato e alimenta il sistema di controllo è, al contrario, la prova che lo Studio ha messo il cliente nelle condizioni di adempiere.

Con quale frequenza vanno prodotte le situazioni infrannuali?

La norma non fissa una cadenza. La prassi professionale e la giurisprudenza convergono su una periodicità almeno trimestrale, mensile per le aziende con tensione finanziaria o affidamenti rilevanti. Ciò che conta è che sia regolare e documentata.

Riferimenti

Questa guida ha finalità informative e non sostituisce la valutazione professionale sul caso concreto. Studio Barale s.a.s., Consulenti di Direzione dal 1946.

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